Per gli utenti rimasti morosi dopo il termine di scadenza della messa in mora, Alfa potrà, senza ulteriore avviso, procedere all’esecuzione degli interventi di sospensione o limitazione della fornitura idrica, differenziati in base alle diverse tipologie di utenza.
La sospensione ed eventuale disattivazione della fornitura del cliente finale non potrà in alcun caso interessare le utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile” e le utenze ad “Uso domestico residente” beneficiari del bonus sociale idrico e potrà essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
In aggiunta a quanto sopra, in caso di morosità di utenti finali domestici residenti disalimentabili, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:
- al mancato pagamento di fatture il cui importo complessivo sia superiore al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all’annualità precedente rispetto all’anno di costituzione in mora;
- all’intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso d’acqua erogata tale da garantire almeno il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
- all’invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell’eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.